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Art.1) Denominazione e sede E' costituita l’Associazione di volontariato “GOMEL 98” (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)”, con sede in Stra’ (VE), Via A. Gramsci n°12 presso la residenza del signor Zotti Maurizio ivi domiciliato. In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’Associazione userà l’acronimo “ONLUS” per specificare che trattasi di una associazione non lucrativa di utilità sociale.
Art.2) Natura e durata dell’Associazione L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; la sua organizzazione è retta da principi di democrazia e le cariche associative sono elettive e gratuite. Le prestazioni fornite dai soci devono essere gratuite e non possono avere alcun carattere oneroso. E’ ammesso solamente il rimborso spese vive documentate. L’Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2098.
Art.3) Oggetto sociale L’Associazione si propone di organizzare iniziative umanitarie allo scopo di dare aiuto e assistenza ai minori di tutto il mondo di qualsiasi nazionalità, razza o religione, in conseguenza di contaminazioni nucleari, guerre, carestie o precarie condizioni ambientali e sociali in cui vivono.Si propone inoltre a diffondere e sviluppare la cultura della solidarietà tra i popoli.
Art.4) Iniziative Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l’Associazione potrà predisporre annualmente il progetto relativo all’accoglienza dei minori da presentare alle Autorità competenti, organizzare riunioni, convegni, seminari, redigere e commissionare studi e pubblicazioni utilizzando ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.
Art.5) Soci Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani che, nel rispetto dei principi, delle finalità e dei metodi previsti dal presente Statuto, dichiarino di voler aderire, partecipare e collaborare alle attività e alle iniziative dell’Associazione e si impegnino a rispettare le decisioni democraticamente assunte. La domanda di adesione deve essere inoltrata al Presidente dell’Associazione. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione, tenuto esclusivamente conto dello scopo sociale dell’Associazione Per l'adesione ed il tesseramento all’Associazione è previsto un contributo annuo minimo pari a 5 Euro; l’adesione alla Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ogni socio partecipa di diritto a tutte le attività dell’Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di intervento, e ha diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee. La qualità di socio si perde per morte, recesso e per l'esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per motivi gravi. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione medesima. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le controdeduzioni dell'interessato (è ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità d'appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario). Tutti i soci saranno coperti da una polizza assicurativa contro danni civili derivanti dall'esercizio delle attività sociali, inoltre saranno coperti da polizze assicurative contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato prevista dallo statuto.
Art.6) Finanziamenti L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da: - quote associative; - contributi degli aderenti; - contributi di privati; - contributi di organismi internazionali; - contributi dello Stato, di Enti e/o Istituzioni pubbliche, - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - iniziative proprie ammesse dalle leggi vigenti in materia Tutti i beni dell’Associazione e le loro eventuali rendite, saranno destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi associativi.
Art.7) Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati per lo svolgimento dell'attività. Sono inoltre costituiti da donazioni e lasciti testamentari ricevuti (C.2 art.5 L.266/91).
Art.8) Organi Sono organi dell’Associazione: 1) l'Assemblea dei soci 2) il Consiglio Direttivo, 3) il Collegio dei Revisori dei Conti. La partecipazione agli organi dell’Associazione è esclusivamente a titolo gratuito.
Art.9) L'Assemblea L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all’anno per approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente e definire le linee di programma per l'esercizio successivo. L'Assemblea è convocata altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta il 40% dei membri del Consiglio direttivo. La convocazione dell'Assemblea avviene per scritto, con lettera semplice o mediante fax o mediante posta elettronica L'Assemblea è legalmente costituita: 1) in prima convocazione qualora sia presente il 50% più uno dei delegati; 2) in seconda convocazione (che può avvenire anche a distanza di un'ora) qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Segretario. Ogni socio può delegare uno solo altro socio regolarmente iscritto. Le deleghe non sono cumulabili.
Art.10) Validità delle decisioni L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art.11) Poteri dell'Assemblea L'Assemblea ha il compito di: - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed il bilancio di previsione di quello successivo; - definire le linee generali per l'attività dell’Associazione per l'anno in corso; - eleggere i componenti del Consiglio direttivo; - approvare le modifiche statutarie; - deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione
Art.12) Il consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile da cinque a quindici componenti, secondo le determinazioni dell'Assemblea che nomina detto organo. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate dal Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i componenti possono essere rieletti senza limitazione di mandati. Può cooptare altre persone, ma in numero complessivo che non superi la metà dei propri componenti, in sostituzione di consiglieri dimissionari o, per qualunque causa, impediti a svolgere i propri compiti, e che dureranno in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri. Il voto del presidente non ha prevalenza.
Art.13) Compiti del Consiglio Direttivo I compiti del Consiglio Direttivo sono: - coordinare ad attuare le attività dell’Associazione sulla base delle linee generali di programma deciso dall'Assemblea; - elaborare le proposte da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea; amministrare le risorse dell’Associazione, predisporre il Bilanci, consuntivo e quello previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; autorizzare il Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione; -eleggere i delegati dell’Associazione in seno dell'Assemblea.
Art.14) Il Presidente Il Presidente rappresenta dell’Associazione e ne è il legale rappresentante. Previa l'approvazione del Consiglio Direttivo può disporre tutti gli atti necessari allo sviluppo ed alla tutela dell’Associazione. Svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, dietro delibera del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Cura i rapporti interni ed internazionali dell’Associazione direttamente o tramite propri rappresentanti. Può, su propria responsabilità, assumere provvedimenti urgenti che hanno valore cogente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo che si esprime nella prima seduta utile successiva. Predispone, in accordo con il Segretario, l'ordine del giorno del Consiglio e dell'Assemblea. Coordina i progetti per l'accoglienza dei minori in Italia ed opera per ottenere le necessarie autorizzazioni governative ed internazionali. Mantiene i collegamenti, per quanto concerne la realizzazione dei progetti, con l’Associazione ed in particolare con il Vice Presidente ed il Segretario In caso di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare un qualsiasi consigliere a rappresentarlo. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca, entro tre mesi, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente
Art.15) Il Segretario E' l'organo operativo ed esecutivo dell’Associazione. Sono compiti del Segretario: 1) curare la tenuta del libro dei soci; 2) svolgere tutte le azioni di natura organizzativa, necessarie al buon andamento e funzionamento dell’Associazione; 3) provvedere alla redazione del processo verbale, sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea; 4) predisporre le iniziative da attuare previa delibera del Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento permanente o di dimissioni, il Presidente, sentito il parere obbligatorio e vincolante del consiglio Direttivo, nomina un socio quale Segretario Generale.
Art.16) Il Tesoriere E' un organo amministrativo dell’Associazione. E' compito del Tesoriere 1) tenere la contabilità dell’Associazione; 2) provvedere all'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'entrata, 3) redigere il bilancio consuntivo e quello di previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo; 4) effettuare e registrare i movimenti di cassa. Il Presidente e il tesoriere depongono la firma di traenza in forza disgiunta sul Conto Corrente della Banca.
Art.17) Collegio dei Revisori dei conti Il Collegio dei Revisori dei Conti, ed il Presidente dello stesso, sono nominati dall'assemblea, anche tra non soci. E' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica per un biennio e possono essere confermati. La funzione di revisore è inoltre incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’Associazione. La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio. Ogni singolo Revisore Effettivo avrà diritto di effettuare anche autonomamente verifiche connesse alla carica. I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali esprime il suo parere, mediante apposita relazione, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo di ogni esercizio.
Art.18) Esercizio sociale L'esercizio sociale ha decorso dal 1° (primo) gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio solare, entrambi da sottoporre all'assemblea dei soci entro il successivo 30 aprile. Eventuali utili di esercizio devono essere reinvestiti nel l'attività dell’Associazione e non potranno essere ripartiti tra i soci. E' fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima od unitaria struttura. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali previste dal presente statuto.
Art.19) Modifiche statutarie e scioglimento L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
Art.20) Destinazione del patrimonio Qualora lo scopo dell’Associazione debba ritenersi esaurito o di venuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione, determinando le modalità della liquidazione e nominando uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra od altre organizzazioni, enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano le medesime finalità umanitarie codificate nel presente documento.
Art.21) Disposizione finale Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla Legge 11 agosto 1991, n.266. |
Statuto






